Quella relativa alla franchigia prevista dal contratto di assicurazione è una mera difesa, e non un’eccezione in senso proprio

Quella relativa alla franchigia prevista dal contratto di assicurazione è una mera difesa, e non un’eccezione in senso proprio
19 Dicembre 2019: Quella relativa alla franchigia prevista dal contratto di assicurazione è una mera difesa, e non un’eccezione in senso proprio 19 Dicembre 2019

Con la sentenza n. 30524/2019, a quanto consta, la Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla natura giuridica dell’eccezione che l’assicuratore opponga al proprio assicurato in merito ad una franchigia prevista dal contratto.

Ai fini assicurativi, per franchigia, com’è noto, s’intende quella parte di danno (o, meglio, del suo indennizzo o risarcimento) che deve restare a carico dell'assicurato.

La sentenza in questione ha deciso una controversia che riguardava il contratto di assicurazione della responsabilità civile di un’AUSL che, a quanto è dato capire dalla scarna narrazione dei fatti di causa che vi si legge, contemplava una franchigia “aggregata” (da applicarsi all’insieme dei sinistri avvenuti durante un periodo di tempo predeterminato, generalmente annuale). 

La Compagnia assicuratrice ricorrente lamentava che, pur avendo essa “concluso chiedendo che la condanna tenesse conto della franchigia prevista, producendo la polizza assicurativa stipulata dalle parti… fin dalla costituzione in giudizio in primo grado” né il Tribunale, né poi la Corte d’appello l’avessero considerata.

La questione così sollevata, in realtà, investiva la problematica della distribuzione dell’onere della prova fra assicurato ed assicuratore, poiché riguardava la rilevanza probatoria di un documento dimesso dall’AULS in sede di merito “dal quale risultavano i sinistri già rimborsati e, quindi, idonei/ o meno ad essere ricompresi nella soglia della franchigia pattuita”, il contenuto, non riprodotto nella sentenza d’appello, non era conoscibile da parte del Giudice di legittimità.

La Corte ha accolto il ricorso proposto dall’assicuratore, enunciando anzitutto il principio per cui “il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda, perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata (nel caso di specie ASL ) di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo”.

Se ne deduce agevolmente che quella attinente alla franchigia non è un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa dell’assicuratore.

Con la conseguenza che, una volta che questi l’abbia opposta all’assicurato, grava su quest’ultimo l’onere di provare che la misura del risarcimento dovuto al terzo danneggiato (nell’assicurazione della responsabilità civile) ovvero quella dell’indennizzo che a lui compete (nell’assicurazione contro i danni) superi la franchigia e gli dia, quindi, diritto di ottenere la prestazione che il contratto pone a carico dell’assicuratore.

Ed, infatti, con riguardo alla questione concretamente postale, la Corte da tali presupposti ha tratto le seguenti conseguenze pratiche:

Ove le conclusioni della compagnia chiamata in causa indichino, come nel caso di specie…, che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata [l’assicurato], al più tardi, entro il secondo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc, con facoltà della controparte [l’assicuratore] di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc”.  

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